mercoledì 25 maggio 2011

sono abusive le bandiere pro referendum acqua?

Con riferimento al referendum abrogativo previsto per il 12 e 13 giugno 2011, la Giunta comunale  di Brescia in data 11.05.2011 ha assegnato gli spazi destinati alla propaganda elettorale sia per partiti e comitati promotori, sia per i cosiddetti “fiancheggiatori”. La normativa prevede che dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico. Sono inoltre proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. Tale divieto si intende esteso anche a striscioni, drappi, stendardi e bandiere. “Ricordo – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Brescia, Fabio Rolfi – che non sono ammesse forme di propaganda referendaria, fuori dagli spazi e dalle forme consentite e regolamentate. Si vedono in questi giorni numerose lenzuola e bandiere, appese a balconi e finestre di abitazioni private da parte di sostenitori di qualsiasi posizione. Queste iniziative si qualificano come campagna elettorale illegale. Gli agenti della Polizia Locale procederanno pertanto a sanzionare i responsabili”. Chiunque affigga stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1032 euro.



Ma tratto dal sito:

http://nonpiuspettatori.com/2011/05/24/referendum-bandiere-per-lacqua-pubblica/



c'è questo parere legale:



comitati inrete

Alcune amministrazioni comunali hanno fatto multare da solerti vigili urbani

l’esposizione di bandiere del referendum fatta su case private. Ecco

perché invece è lecito esporle.



Nota legale



Avv. Pietro Adami



Roma, 20 maggio 2011



La legge 212 del 1956 all’Articolo 2 prevede che “1. In ogni comune la

giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per

le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione

residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di

distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli

stampati,

dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo

comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più

frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato.

Contemporaneamente

provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le

misure in esso stabilite.”

La legge 212 del 1956 all’art. 6 prevede che “a partire dal

trentesimo

giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietata ogni forma di

propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo

pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti”.

In sostanza, secondo la legge suddetta, le affissioni devono essere

effettuate in appositi spazi rigorosamente predisposti dai Comuni (secondo

le proporzioni di cui al comma 2 dell’art.2 ), e specificamente assegnati

alle varie liste.

La ratio della legge è dunque questa: nell’ultimo periodo di campagna

elettorale la pubblicità non è vietata, bensì garantita. Tuttavia per

evitare le affissioni in spazi non consentiti, da un lato si impone ai

comuni di realizzare appositi spazi, dall’altro si impone ai partiti (la

legge aveva in mente essi) di affiggere unicamente negli spazi consentiti.

La legge, dunque ha la specifica funzione di evitare le affissioni di

manifesti sui muri, non certo di comprimere le possibilità comunicative.

Quando prevede che la propaganda luminosa e figurativa debba avvenire negli

spazi consentiti, la legge vuole, quindi, solo evitare che le pareti di

tutti i palazzi vengano ricoperte di manifesti. Nel contempo, però, la legge

fornisce una valida alternativa, con spazi di affissione, addirittura,

assegnati alle liste.

Non vi è, nella legge suddetta, alcuna menzione delle bandiere, che

ovviamente differiscono profondamente dai manifesti, non avendo la stessa

‘invasività’ e persistenza (dopo le elezioni i manifesti restano affissi sui

muri).



Nell’interpretare il disposto normativo occorre tenere presente, quindi, da

un lato, il fine che si prefiggeva la legge, dall’altro lato occorre

adeguare quello stesso fine all’intervenuto sviluppo tecnologico ed anche

delle pratiche comunicative. Infine (o meglio, prima di tutto) la legge va

interpretata in modo conforme ai principi democratici e costituzionali.



La questione che ora si pone è quella di capire se, tra la pubblicità che

obbligatoriamente va incardinata negli spazi autorizzati (i pannelli

predisposti dai Comuni), vi siano anche le bandiere.



Fino ad un certo momento storico è prevalsa l’interpretazione restrittiva

della norma. Le bandiere sono state tollerate in effetti, ma talora alcuni

sfortunati cittadini si sono viste applicare le sanzioni amministrative

previste dal comma 2 dell’art. 6 L. 212 del 1956.



Tale interpretazione restrittiva non è però attualmente in linea con

l’evoluzione della giurisprudenza; in particolare con quella della Corte

Costituzionale, che, con Sentenza 161 del 1995, ha affermato:

“La disposizione in questione prevede che, a partire dal trentesimo giorno

precedente la data delle elezioni (o del referendum), è vietata ogni forma

di pubblicità, anche se relativa a successive consultazioni elettorali o

referendarie.

Tale norma viene censurata, con riferimento alle campagne referendarie, come

incongrua, irragionevole e sproporzionata per quanto concerne il suo inciso

finale (secondo motivo) e come irragionevole, comparativamente alla

disciplina prevista per le campagne elettorali, nel suo complesso (primo

motivo).

Occorre premettere che, riguardando la materia l’esercizio di un diritto

politico fondamentale, le limitazioni contestate – secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte – devono essere sottoposte a un rigoroso

scrutinio, …. Alla luce di tale premessa la fondatezza delle censure in

esame emerge ove si venga a confrontare la particolarità dello strumento

referendario con la natura e la misura del limite introdotto. E invero,

mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale

ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicità può trovare

giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicità, al

fine di preservare l’elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non

motivati, eguale esigenza non viene a prospettarsi per le campagne

referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del

quesito, a risultare semplificati, così da rendere sfumata la distinzione

tra le forme della propaganda e le forme della pubblicità.

Nelle campagne referendarie le forme espressive della propaganda vengono,

invero, in larga parte a coincidere con le forme proprie della pubblicità,

con la conseguenza che, per queste campagne, gli effetti delle limitazioni

introdotte in materia pubblicitaria possono risultare aggravati fino a

ridurre al di là della ragionevolezza gli spazi informativi complessivamente

consentiti ai soggetti interessati alla promozione o alla opposizione ai

quesiti referendari”



La sentenza della Corte Costituzionale, dunque, in primo luogo nega che si

possano applicare le stesse, rigorose, limitazioni della campagna elettorale

per le elezioni politiche ed amministrative alla campagna referendaria. La

sentenza afferma che la campagna referendaria ha una propria peculiarità

comunicativa, essendo limitata ad una scelta ‘binaria’ (Sì o No).

Si potrebbe aggiungere che, essendo il referendum un’iniziativa

straordinaria e non programmata, la campagna referendaria ha anche lo scopo

di informare il cittadino che il referendum stesso si terrà. Tale

informativa è particolarmente importante perchè a differenza delle elezioni

politiche il referendum è valido solo se viene superato il quorum.

Tuttavia, la sentenza sopra citata non contiene solo questo principio di

diritto. Essa afferma un ulteriore, importantissimo, principio. Essa afferma

che “riguardando la materia l’esercizio di un diritto politico

fondamentale,

le limitazioni contestate – secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte – devono essere sottoposte a un rigoroso scrutinio”.

Tale affermazione è ben più importante di quanto appaia a prima vista.

Da essa infatti si desume che le norme che ‘regolamentano’ le campagne

elettorali – contenendo limitazioni alla libertà di espressione del pensiero

(di cui all’art. 21 Cost.) – devono essere interpretate con estrema

attenzione, in modo che non vietino più del minimo necessario. In sostanza,

nel dubbio, si deve ritenere consentita l’espressione del pensiero politico,

e non vietata.

Nel caso di specie, abbiamo visto sopra che la norma dell’art 6 legge 212

del 1956 non è chiara nel proibire l’esposizione di bandiere. La norma

prevede che “a partire dal trentesimo giorno precedente la data

fissata per

le elezioni, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o

figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne

indicanti le sedi dei partiti”.

In assenza di diversa esplicita indicazione, nella propaganda figurativa

dovrebbero rientrare unicamente i manifesti e non altro.

Si consideri che per i manifesti è prevista un’alternativa. Viceversa la

legge 212/1956 non si occupa di luoghi pubblici in cui possano essere

esposte le bandiere.

E’ ben evidente che, interpretata in modo restrittivo, di fatto, per le

bandiere non vi sarebbe possibile luogo di esposizione. Ma un esplicito

divieto delle bandiere avrebbe dovuto essere meglio esplicitato, e

soprattutto avrebbe dovuto avere un fine, quantomeno, in linea con il

disposto costituzionale.

In altri termini, la compressione di un diritto democratico così rilevante

come quello della manifestazione del pensiero non può essere previsto così,

senza un (maggiore) contrapposto interesse da tutelare, e soprattutto senza

una contropartita (costituita, per i manifesti, dagli spazi appositamente

predisposti).

Si noti, infine, che la medesima legge ammette pacificamente la propaganda

‘mobile’ fino al giorno delle elezioni. Per cui vi sarebbe il paradosso per

cui sarebbe consentito sventolare le bandiere , ma non tenerle ferme.

***

Sotto un secondo profilo, da quanto risulta, sarebbe contestata

l’esposizione di bandiere dalle finestre private delle abitazioni e dai

balconi.

In questo senso il principio affermato dalla Corte Costituzionale è

lapidario: riguardando la materia l’esercizio di un diritto politico

fondamentale, le limitazioni devono essere sottoposte a un rigoroso

scrutinio”.

Ebbene, i luoghi sopra menzionati (balconi, finestre etc) non sono luoghi

pubblici, ma luoghi privati esposti al pubblico.

La differenza è notevole. Il luogo pubblico, secondo la definizione canonica

è il luogo accessibile a tutti i consociati. Luogo privato esposto al

pubblico è, invece, anche l’interno di un’autovettura, o addirittura

l’interno di un’abitazione senza tende alle finestre.

Si noti che, le norme, quando hanno voluto, hanno esplicitamente ricompreso

tutte le categorie di cui sopra (ad esempio per i c.d. atti osceni l’art.

527 c.p. menziona esplicitamente ‘luogo pubblico o aperto o esposto al

pubblico”).

Se si ritenesse di dare un’interpretazione estensiva alla norma dell’art. 6

legge 212 del 1956 ( ‘è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa

o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico’) e volendo ritenere che

per luogo pubblico, estensivamente , si ritengano anche i luoghi esposti al

pubblico, si dovrebbe dire che anche nelle abitazioni o nelle autovetture è

vietato esporre bandiere.

Tale conclusione è, chiaramente, insensata:

1) In primo luogo è preclusa un’interpretazione estensiva della norma, come

affermato dalla sentenza Corte Cost 161 del 1995.

2) Non si vede poi per quale motivo dovrebbe essere vietata l’esposizione in

simili luoghi di semplici bandiere. Non si comprende, in altri termini,

quale sia il bene giuridico, che una simile norma tutelerebbe.

3) La violazione dell’art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del

pensiero sarebbe gravissima.



Una simile norma sarebbe quindi drasticamente incostituzionale.

Per quanto sopra, fino a diversa interpretazione da parte della Corte

Costituzionale, le Amministrazioni devono attenersi al disposto letterale

dell’art. 6 L.212/1956. Sotto un primo profilo non possono estendere una

norma che, palesemente, attiene alle affissioni abusive, all’esposizione

delle bandiere (pena poi dover multare per affissione abusiva anche coloro

che espongono dal balcone le bandiere delle squadre di calcio). Inoltre non

possono applicare la norma oltre il dettato della stessa, che si limita ai

luoghi pubblici, e che certo non riguarda l’esposizione delle bandiere dalle

case private.



Avv. Pietro Adami